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Nessun ruolo della ’ndrangheta dietro l’omicidio del tabaccaio scomodo Bruno Ielo, l'ex carabiniere che gestiva un esercizio commerciale con la figlia a Gallico e che avrebbe pagato con la vita (ancora da definire il giudizio in Cassazione, ndr) l'essere diventato concorrente di altri esercenti dell'area nord della città, proprio a cavallo tra i quartieri Archi e Gallico. I processi di primo e secondo grado - inflitte due condanne all’ergastolo e due pesantissime pene per l’omicidio con l’antefattto della rapina a scopo intimidatorio - hanno già indicato i responsabili dell’azione barbara e cruenta consumata la sera del 27 maggio 2017 sulla via Nazionale Catona, ma dietro quella storia terribile non ci sono le volontà o la regia delle cosche.

«Con riferimento alla vicenda omicidiaria in danno di Bruno Ielo deve escludersi che il metodo mafioso possa essere desunto dalle sole modalità esecutive del delitto» scrivono adesso i giudici della Corte d'assise d'appello di Reggio il 26 novembre 2025 hanno pronunciato la sentenza di condanna. Nelle motivazioni vengono argomentate le ragioni per cui sono stati esclusi modalità dell'azione delittuosa e metodo mafioso. I giudici approfondiscono il tema sottolineando come sul metodo mafioso «le condizioni per l'applicazione» sono rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati: «Si è affermato in modo del tutto condivisibile che per ritenere integrata - l'avvalersi delle condizioni - non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la mera “caratura mafiosa” degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo che deve essere logicamente funzionale alla già pronta ed agevole perpetrazione del crimine».