Soltanto in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, la difformità tra il corrispettivo fissato e il valore di mercato del bene o del servizio può costituire un indice di un maggior componente positivo o della mancanza dell’inerenza di un componente negativo. Il Fisco deve, quindi, dimostrare e motivare l’antieconomicità dell’operazione e la difformità deve risultare manifesta e rilevante.
Con l’art. 24 del dlgs 7/08/2026 n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11/08/2026, si introduce, nel dlgs 141/2026, l’art. 252-bis (Accertamento per antieconomicità) destinato a regolamentare gli accertamenti basati sulla non economicità delle operazioni eseguite dalle imprese e dei lavoratori autonomi.
La ratio consolidata consiste «sulla indiscutibile considerazione in base alla quale, chiunque svolga un'attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità di tutte le altre condizioni» (Agenzia delle Entrate, nota 8/04/2008 n. 55440); diversamente, si può nascondere la volontà di sottrarre materia imponibile alla tassazione.
La giurisprudenza di legittimità, sul tema, (Cassazione, ordinanza 11/01/2018 n. 450) ha affermato come l'inerenza debba essere vista sotto un'ottica qualitativa e non quantitativa, distinguendola dal concetto di congruità del costo giacché antieconomicità e congruità dei costi «non sono espressione dell'inerenza ma costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa» (Cassazione, ordinanza 9/02/2018 n. 3170).







