L’erronea qualificazione di operazioni soggettivamente inesistenti come oggettivamente inesistenti determina l’illegittimità dell’accertamento quando risulti accertata la reale esistenza delle operazioni economiche, ancorché poste in essere tramite interposizione soggettiva.

È il canone rilevabile dalla sentenza n. 48/2026 resa dalla Cgt di I grado di Mantova e depositata lo scorso 16 marzo.

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