Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiMinistero dell’interno condannato a rimborsare un comune con sede di segreteria di fascia «B» per la spesa sostenuta per la retribuzione di un segretario comunale in disponibilità inquadrato nella più elevata fascia «A».
La sentenza del Giudice del lavoro di Savona 23 giugno 2026, n. 296, vede soccombere il Viminale, chiamato a rimborsare il comune di Quiliano per ben 60.311,91, euro oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi ed alle spese del giudizio in favore del comune stesso e del segretario comunale coinvolto, 6.700,00 euro ciascuno oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
La controversia sulla retribuzione e il rimborso ministeriale
Il comune di Quiliano, per effetto di una convenzione, era divenuto capofila di una sede di segreteria convenzionata costituita nel 2019. Tale convenzione era stata oggetto di proroga sino al 30 settembre 2025, senza modifiche soggettive o oggettive e conferma della titolarità e della classificazione del comune in classe III; l’ente aveva continuato ad attribuire al segretario la retribuzione di posizione di fascia “A” a lui spettante in applicazione dell’art. 43, co. 2, del CCNL 16 maggio 2001, chiedendo al Ministero il rimborso delle differenze anche per il periodo successivo al 30 settembre 2022. Tuttavia, il Viminale aveva denegato l’ulteriore rimborso delle spese successive a tale ultima data ritenendo la convenzione non prorogata e giunta alla sua naturale scadenza: il che, nella ricostruzione ministeriale, aveva comportato per il segretario la perdita del beneficio della conservazione del trattamento di miglior favore di cui al citato art. 43, c. 2, CCNL 16.5.2001. Per il Ministero occorreva applicare la disciplina normativa sopravvenuta nel frattempo e cioè l’art. 16-ter del D.L. n. 162 del 2019 e al D.M. 21 ottobre 2020.







