La rinuncia al ricorso costituisce una causa di estinzione del processo tributario destinata a prevalere sulla successiva estinzione per inattività delle parti. Ne consegue che il giudizio deve essere definito applicando la disciplina prevista dall’articolo 44 del dlgs n. 546 del 1992, con la conseguente condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali, salvo che le parti abbiano diveContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate

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