La mancata risposta dell’Agente della riscossione all’istanza di sospensione prevista dall’articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 non determina automaticamente l’annullamento del ruolo. L’effetto caducatorio opera esclusivamente quando la domanda sia fondata su cause effettivamente idonee a estinguere o rendere inesigibile la pretesa tributaria e il contribuente abbia adeguaContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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