Costituendo atto autonomamente impugnabile che può essere contestato per far valere fatti estintivi sopravvenuti del credito, tra cui la prescrizione, va necessariamente impugnata l’intimazione di pagamento ricevuta dal contribuente al fine di far valere quei fatti estintivi; la mancata impugnazione della cartella precedente non determina alcuna preclusione all’impugnativa.

Sono i canoni riconoscContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi

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