Solo nel caso in cui l’atto di pignoramento impugnato risulti effettivamente il primo atto con cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa tributaria, di cui eccepisce anche la prescrizione, l’azione contro lo stesso può legittimamente qualificarsi come “recuperatoria” ex art. 19 comma 3 del dlgs n. 546/1992.
Sono i canoni riconosciuti dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15343/20Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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