I fatti sono arcinoti, ma eccone un rapido riassunto: la sera del 28 aprile 2021, Mario Roggero, gioielliere italiano di 72 anni di Grinzane Cavour, subisce una rapina da parte di tre uomini armati. Nel negozio, oltre al titolare, ci sono sua moglie e sua figlia: le donne consegnano preziosi e denaro ai rapinatori, che poi scappano. Roggero prende la sua pistola (regolarmente detenuta, ma che non potrebbe essere portata in strada), esce dal negozio, insegue i tre e apre il fuoco, uccidendone due sul colpo e ferendo gravemente il terzo. Viene processato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di armi, e condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere: la sentenza ha stabilito che la sua azione non rientra nel perimetro della legittima difesa e dunque va considerata, a tutti gli effetti di legge, un reato. Il caso ha fortemente polarizzato l’opinione pubblica fino a uscire dalle aule di tribunale per diventare oggetto (e strumento) di discussione politica, con opinionisti ed esponenti del governo che hanno censurato l’“eccessiva severità” di una sentenza nei confronti di un uomo che, alla fin fine, “si è solo difeso”, per di più esasperato – come sostengono i difensori dell’imputato – da altre rapine subite in precedenza. Tuttavia, come ha spiegato su ValigiaBlu Francesco Gatti, avvocato del Foro di Perugia, la sentenza è corretta e ineccepibile, dal momento che perché sussista la legittima difesa “devono essere presenti contemporaneamente tre elementi: il pericolo deve essere attuale, la reazione deve essere necessaria e deve esserci proporzione tra offesa e difesa” (ci torneremo fra poco), e nel caso di Roggero mancavano tutti e tre i requisiti: “Il pericolo non era attuale, la proporzione tra offesa e difesa era discutibile, la reazione non era necessaria”. Le discussioni, naturalmente, non sono finite qui: il senatore leghista Claudio Borghi ha presentato un disegno di legge volto ad “alleggerire” i requisiti della legittima difesa, proponendo sostanzialmente che chi subisce l’aggressione non sia punibile “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”, anche tenendo conto del fatto che “chi sceglie di introdursi armato nell’abitazione o nel luogo di lavoro altrui assume consapevolmente il rischio delle conseguenze derivanti dalla reazione della vittima”. A fronte di una proposta del genere (che tra l’altro non è la prima di questo tipo: già nel 2019 la legge è stata ritoccata e resa meno restrittiva), e al di là delle sue implicazioni morali ed etiche, è lecito chiedersi quali potrebbero essere gli effetti dell’allargamento del perimetro della legittima difesa, e in particolare quelli relativi al tanto sbandierato “effetto di deterrenza”, secondo il quale depenalizzare la risposta a un’aggressione, anche se sproporzionata e violenta o addirittura letale, fungerebbe da “freno” per chi ha intenzione di commettere l’aggressione stessa. Come stanno realmente le cose? La comunità scientifica, negli ultimi decenni, ha studiato la questione molto in profondità, e la risposta suggerita dagli esperimenti condotti e dalle evidenze raccolte finora è che – prendendo in prestito una frase messa in bocca a Giulio Andreotti da Paolo Sorrentino – “la situazione è un po’ più complessa di così”.