Pubblicato il: 23/07/2026 – 15:09

di Giorgio Curcio

LAMEZIA TERME L’obiettivo non era mettere in discussione le conversazioni estratte dai criptofonini le piattaforma “Sky Ecc”, ma «ottenere i documenti necessari per verificare il rispetto dei diritti degli imputati» attraverso «l’interlocuzione con le autorità francesi». È uno dei passaggi chiave contenuti nelle motivazioni con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro l’ordinanza emessa il 22 gennaio scorso dal giudice dell’udienza preliminare. Motivazioni che, in 11 pagine, valorizzano in maniera esplicita il lavoro svolto dagli avvocati Mauro Ruga, Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, difensori di Cesare Antonio Arcorace, Angelo Gagliardi, Cosimo Damiano Gallace e Ivano Piperissa nel procedimento nel quale sono confluite anche le chat acquisite attraverso la piattaforma criptata Sky Ecc.

Il “nodo” OEI

Ma andiamo con ordine. I tre legali avevano chiesto di approfondire il percorso attraverso il quale le conversazioni, raccolte nell’ambito di indagini condotte in Francia, erano state successivamente trasmesse all’autorità giudiziaria italiana attraverso un Ordine europeo di indagine. Obiettivo? Preservare e acquisire gli atti necessari a verificare le modalità di estrazione e trasmissione delle chat, la presenza di eventuali procedimenti francesi o belgi a carico degli imputati, l’intervento di altre autorità straniere e l’esistenza delle copie forensi dei dati estratti. Poi la prima svolta, con il gup che aveva accolto le istanze difensive, riservandosi di emettere un nuovo Ordine europeo di indagine diretto alla Francia. Il provvedimento avrebbe dovuto impedire la distruzione o la dispersione degli atti e consentire agli imputati di esercitare, anche in un momento successivo, gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento francese. Contro questa decisione, però, aveva presentato ricorso la Procura di Catanzaro, sostenendo, tra l’altro, che «il nuovo approfondimento avrebbe potuto provocare una paralisi del processo e che la richiesta non fosse necessaria né proporzionata». Da qui la seconda svolta importante con la Sesta sezione penale della Cassazione che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, «escludendo che la decisione del Gup possa essere considerata anomala o estranea al sistema processuale». Al contrario, secondo la Suprema Corte, il provvedimento si inserisce «pienamente» nel percorso tracciato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza europea in materia di prove raccolte attraverso piattaforme criptate.