Crotone, la Consulta accoglie il ricorso della famiglia Chimirri, illegittimo articolo del codice: la persona offesa può ricusare il giudice

CROTONE – Una decisione destinata a segnare uno spartiacque nella storia del diritto processuale penale italiano. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 132 del 2026 redatta dal giudice Filippo Patroni Griffi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 37 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la persona offesa che ha proposto opposizione all’archiviazione possa ricusare il giudice per le indagini preliminari. Si tratta di una pronuncia di portata storica che supera il tradizionale formalismo che negava alla vittima la qualifica di parte processuale in senso tecnico, estendendo anche alla persona offesa le garanzie del giusto processo e del giudice terzo e imparziale previste dall’articolo 111 della Costituzione.

La questione di legittimità

La questione di legittimità era stata sollevata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione su impulso degli avvocati Andrea Filici, Tiziano Saporito e Gregorio Viscomi, legali della famiglia di Francesco Chimirri, il pizzaiolo di 44 anni ucciso il 7 ottobre 2024 nel quartiere Lampanaro di Crotone da un colpo di pistola esploso dal viceispettore di polizia Giuseppe Sortino.