E’ incostituzionale la mancata previsione della possibilità, per la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, di ricusare il giudice. La Consulta, con una sentenza depositata oggi, ha ritenuto «fondate» le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 37 del codice di procedura penale.La questione era stata sollevata dalla Cassazione in relazione agli articoli 111 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in riferimento a un principio contenuto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo) a fronte di una dichiarazione di ricusazione effettuata dalla persona offesa che era stata ritenuta «inammissibile» dal giudice di secondo grado sulla base dell’interpretazione, fornita dal diritto vivente, per il quale la persona offesa non è «parte processuale» e, di conseguenza, non può proporre richiesta di ricusazione.La Corte è giunta a dichiarare l’incostituzionalità della norma in questione, in considerazione del «rafforzamento» della fase antecedente il dibattimento e del «crescente ruolo» assunto nel processo dalla persona offesa: in particolare, nella sentenza odierna, ha rimarcato il ruolo di «supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero» assunto dalla persona offesa, ruolo che consente anche l’opposizione alla richiesta di archiviazione, quale «meccanismo complementare» volto ad assicurare la completezza delle indagini. In questo quadro, spiega Palazzo della Consulta, «è incongruo che, da un lato, si attribuisca alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull'archiviazione e, dall’altro, si precluda alla medesima la facoltà di accertarne la terzietà e l’imparzialità». Inoltre, i giudici costituzionali hanno rilevato che la possibilità di ricusare il giudice per le indagini preliminari «costituisce una garanzia essenziale della terzietà dell’organo giudicante» e, dunque, del «corretto esercizio delle prerogative riconosciute alla persona offesa». La Corte ha, quindi, affermato che la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a ricusare il giudice «viola il principio del giusto processo, che impone che 'ogni processò si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale».
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La Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ha ritenuto «fondate» le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 37 del codice di procedura penale








