Riconosciuta dall’art. 1 della Carta, la sovranità si sdoppia tra titolarità ed esercizio: appartiene al popolo, ma viene esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il principio vale anche per la legge elettorale, il cui contenuto non dovrebbe essere piegato alle convenienze di chi governa o di chi aspira a governare. Dovrebbe, invece, assicurare a tutti eguali condizioni, favorendo la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto. Da qui l’incoerenza di riforme che, approvate a ridosso delle consultazioni (come ormai accade da oltre trent’anni), finiscono per capovolgere questa impostazione.

La conferma giunge dalla proposta approvata dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2026, preceduta, il giorno prima, dallo psicodramma dell’emendamento sulle preferenze: sostenuto dal Governo e dal relativo Presidente, è stato respinto con il decisivo contributo di franchi tiratori e tiratrici, evidentemente più inclini ad affidare la propria sorte alle segreterie di partito che alle scelte degli elettori. Il risultato è un sistema proporzionale corretto da un premio che assegna seggi aggiuntivi alla lista o alla coalizione più votata, purché raggiunga almeno il 42% dei consensi per entrambe le Camere. Scompaiono i collegi uninominali, restano le liste bloccate in quelli plurinominali, cui si affiancano liste circoscrizionali destinate all’assegnazione del premio, insieme a un significativo accorpamento della «ripartizione estero». Il tutto è completato dall’obbligo di indicare il nome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri e, per le liste coalizzate, di designare il medesimo candidato. Ciò finisce per incidere sulla rappresentatività, tanto più in presenza di soglie di sbarramento (10% per le coalizioni e 3% per le liste), che estromettono dal computo della cifra elettorale nazionale le liste incapaci di raggiungere la quota minima e non qualificate come «miglior perdente».