Roma, 18 luglio 2026 – Con l’approvazione della Camera, la riforma elettorale ha superato un passaggio rilevante. Le modifiche introdotte attenuano alcuni profili estremi: eliminazione del ballottaggio, soglia al 42 per cento, tetti massimi più ragionevoli per i seggi del vincitore. L’impianto, però, resta lo stesso: premio di governabilità, liste bloccate, indicazione preventiva del candidato presidente del Consiglio.
Il premio è stato corretto, non sanato. Continua a trasformare una maggioranza relativa qualificata in una maggioranza parlamentare precostituita, destinata a sostenere il premier indicato prima del voto. La legge elettorale non si limita così a distribuire seggi: incide sulla forma di governo, sulle prerogative del presidente della Repubblica e sulla libertà del Parlamento nella formazione del rapporto fiduciario. Una coalizione che non rappresenti la maggioranza assoluta degli elettori potrebbe ottenere un vantaggio parlamentare anche con uno scarto minimo sulla coalizione sconfitta. La Corte costituzionale, che non vieta ogni premio, richiede invece proporzionalità e ragionevolezza.
La clausola secondo cui il premio opera solo se la stessa coalizione raggiunge la soglia in entrambe le Camere apre nuovi problemi costituzionali. Camera e Senato sono organi distinti, eletti con procedimenti autonomi. Subordinare gli effetti dell’elezione di una Camera al risultato dell’altra comprime l’autonomia dei due procedimenti. Per il Senato il vizio è ancora più evidente: l’articolo 57 della Costituzione ne prevede l’elezione su base regionale. Un premio nazionale, calcolato su cifre nazionali e poi proiettato sulle regioni, svuota quella base regionale.














