Il personale scolastico può continuare a lavorare fino a che non matura il diritto ad andare in pensione. È illegittimo collocarlo a riposo a 70 anni se non ha maturato il requisito delle leggi previdenziali.

È quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 509, comma 3, del Testo Unico Scuola (d.lgs. 297/1994).

Il caso dell'insegnante e il trattenimento in servizio

La Consulta si è pronunciata in una vicenda che ha coinvolto una insegnante la quale, avendo compiuto i sessantasette anni e non disponendo di contributi sufficienti a conseguire la pensione, ha presentato l’istanza per il trattenimento in servizio fino all’età di 70/71 anni.

Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), seguendo la prassi pregressa, non ha accolto la domanda e ha, quindi, disposto la cessazione dal servizio dell’insegnante per raggiunti limiti di età.