Prima la pensione, poi il collocamento a riposo. Al dipendente pubblico, infatti, non può essere imposto di lasciare il servizio se viene a trovarsi, contemporaneamente, senza stipendio e senza pensione, perché ne risulterebbe violato il «diritto ai mezzi adeguati di sostentamento» garantito dall'art. 38 della Costituzione. Pertanto, l’eventuale età massima di permanenza in servizio non può essere fissata prescindendo dal progressivo adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita, ma deve consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione prima della cessazione dal servizio. A stabilirlo è la Corte costituzionale con sentenza n. 125/2026, con effetti diretti per il solo personale della scuola. Il principio, di portata generale, rafforza la riforma operata per i dipendenti delle p.a. dalla Manovra 2025 (legge n. 207/2024) relativamente alla disciplina dei «limiti ordinamenti di trattenimento in servizio».

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La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione, chiamata a decidere sul contenzioso promosso da una dipendente del ministero dell’istruzione per fare dichiarare illegittimo il provvedimento che l’ha collocata a riposo per limiti d’età. Il comparto scuola ha 70 anni d’età quale limite massimo di permanenza in servizio, previsto dall’art. 509, comma 3, del dlgs n. 297/1994 (il T.u. sulla scuola). La lavoratrice, rimasta senza stipendio e senza pensione, chiedeva di restare in servizio fino all’età di 71 anni, così da poter raggiungere la contribuzione minima utile per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (a 71 anni servono 5 anni; in via ordinaria, invece, a 67 anni ne occorrono 20).