Con la curva demografica in picchiata e le difficoltà nel trovare nuove risorse o talenti, gli strumenti volti a favorire la prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile sono tornati di attualità.
Con l’articolo 24, comma 4, del decreto Salva Italia (Dl 201/2011), convertito in legge 214/2011, il legislatore ha previsto un meccanismo di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni di età valorizzando, con coefficienti di trasformazione più favorevoli dei contributi versati il periodo di lavoro più lungo.
Accordo negoziabile
È bene tuttavia chiarire subito che tale fattispecie non attribuisce al lavoratore «il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro» fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, ma si limita soltanto a offrire la «possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore». Così le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 17589 del 4 settembre 2015, in cui è stato precisato altresì che una siffatta qualificazione giuridica dell’incentivazione di cui all’articolo 24 citato richiede sempre un accordo delle parti, che «consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi».








