Dal 1° luglio scorso sono entrate in vigore le norme in materia di previdenza integrativa previste dalla legge di bilancio 2026. Si tratta di una piccola svolta. Dopo le modifiche apportate nel 2007, infatti, la previdenza complementare era stata dimenticata. Per anni il tema era sparito dai radar della politica, tranne che per uno sciagurato aumento dell’aliquota sui rendimenti dall’11 per cento al 20 per cento. Addirittura, il governo giallo-verde, nella legge di bilancio 2019, con il pretesto di implementare la pensione pubblica attraverso una maggiore contribuzione, aveva adottato provvedimenti, tuttora in vigore, destinati a sottrarre risorse alla previdenza privata. La stessa introduzione della Rita – 2,4 miliardi di euro di rendite integrative temporanee anticipate, per lo più concentrate nei fondi preesistenti – era funzionale alla riscossione della pensione obbligatoria.
Le modifiche entrate in vigore il 1° luglio, tranne quella relativa alla portabilità, rinviata a ottobre su pressione delle parti sociali, sono importanti, in particolare, per quanto riguarda la procedura del silenzio-assenso per il conferimento del Tfr a una forma a capitalizzazione da parte dei nuovi assunti, a meno di un loro rifiuto esplicito entro 60 giorni. Già a questo punto è necessario un chiarimento: a che cosa si riferisce la prima assunzione? Sicuramente si tratta del primo ingresso nel mercato del lavoro con il relativo rapporto. Si direbbe, pertanto, che la nuova norma si applichi ai neo-occupati. Ma che cosa succede a un lavoratore che viene assunto da un’altra azienda e che, magari, ha già aderito a una forma di previdenza complementare?








