Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiUna circolare del ministero dell’agricoltura del 16/7/2026, in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che, nel caso di miscele tra olio extravergine di oliva e olio vergine di oliva (di qualità inferiore) il prodotto risultante debba essere classificato nella categoria merceologica più bassa, ovvero olio vergine di oliva.
Così non è avvenuto sino ad oggi poiché, sulla base di una nota dell’ICQRF del 10/4/2002 e di un successivo parere della Commissione europea – DG Agri del 20 giugno 2002, il prodotto ottenuto dalla miscelazione poteva essere classificato come extravergine qualora ne rispettasse «i requisiti fisici, chimici e organolettici».
Le precedenti normative e la sentenza del Tribunale di Perugia
La tesi che il rispetto delle caratteristiche dell’olio finale sia prevalente sulle caratteristiche degli oli di partenza è stata confermata da una sentenza del Tribunale di Perugia del 18 ottobre 2023. Fino ad oggi, quindi, le miscele tra olio di qualità inferiore e l’olio extravergine di oliva erano lecite e spesso utilizzate da imbottigliatori e industria di settore per realizzare prodotti a basso prezzo per le promozioni sugli scaffali dei supermercati.










