L’origine del costituzionalismo sta nell’idea stessa di limite: a León, in Spagna, nel 1188, per la prima volta nella storia dell’Occidente il sovrano dovette impegnarsi a non dichiarare guerra, a non fare la pace e a non emanare leggi senza aver prima consultato le Cortes.
Si affermò così l’idea di un potere legittimo solo nella misura in cui si rimette a un’istanza altra da sé e ne rispetta le indicazioni. È questa l’intuizione di fondo, incarnatasi poi nelle Costituzioni democratiche, che nell’ultimo decennio si tenta di smontare pezzo dopo pezzo, nel convincimento che l’autorità dell’esecutivo faccia da misura e limite a sé stessa.
In questa detestabile scia, Giorgia Meloni, insensibile alle diffuse riserve di costituzionalità sulla legge elettorale, non si cura affatto del pressoché inevitabile giudizio della Corte, certa che, se pure dovesse arrivare, arriverebbe comunque a urne già chiuse.
Lo stesso senso di un potere che determina da sé i criteri della propria legittimità riaffiora nella vicenda della grazia a Mario Roggero: il ministro Carlo Nordio rivendicava come proprio quel potere esclusivo e incondizionato che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica, come chiarito dalla Corte costituzionale nel 2006, quando ha riconosciuto al Guardasigilli un potere strettamente circoscritto, di natura istruttoria e giammai vincolante o dirimente.








