La decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a Mario Roggero, conferma i pilastri del nostro Stato di diritto: per quanto inevitabilmente condizionati dallo shock e dallo stato d'animo esacerbato a causa della violenta aggressione subita nel proprio negozio, i comportamenti del gioielliere non possono in alcun modo essere ricondotti ad una ipotesi di legittima difesa.

La legittima difesa (articolo 52 del codice penale) si ravvisa nel momento in cui vi sia la necessità di respingere un pericolo attuale e concreto alla propria o altrui incolumità. La ricostruzione dei fatti descrive, invece una dinamica completamente differente, poiché al momento della reazione, violentissima, i rapinatori avevano già abbandonato le armi (un coltello e una pistola giocattolo) e stavano scappando. Ne consegue che l'inseguimento in strada arma in pugno e l'esplosione di ripetuti colpi di pistola — anche alla schiena —, come anche i calci inferti al volto di uno dei rapinatori, oramai inerme ed a terra, non configurano più una reazione difensiva volta a proteggere la vita o l'integrità fisica delle vittime, sconfinando inequivocabilmente nella ritorsione di una esecuzione.

Questi sono i fatti.