L’articolo 5 del Dpcm del 22 aprile 2026 fornisce la traccia degli interessi fondamentali da salvaguardare, gli obiettivi strategici, le politiche e gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fattori di minaccia e di rischio, oltre agli indirizzi generali per la gestione unitaria delle situazioni di crisi. Indicazioni apparentemente generiche che, al contrario, delineano con sufficiente chiarezza il percorso da seguire. L’analisi di Nino Alì e Niccolò Petrelli

Il Dpcm del 22 aprile 2026 prevede, per la prima volta nella storia della Repubblica, l’adozione di una Strategia di sicurezza nazionale. Definita l’architettura, la sfida ora sono i contenuti. Il documento non dovrà essere una Grand Strategy, ma una bussola operativa per il coordinamento dell’azione di governo. E per stabilire che cosa è – e che cosa non è – questione di sicurezza nazionale serve un criterio: la portata sistemica dell’evento

Il Dpcm del 22 aprile 2026 prevede l’adozione, per la prima volta nella storia della Repubblica, di una Strategia di sicurezza nazionale (Ssn) da parte del presidente del Consiglio, su proposta del Cisr e sentito il Copasir, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Ora che l’architettura è definita, la sfida principale è il passaggio ai contenuti: di che cosa deve parlare il documento?