Tremilacentocinquanta: è il numero che oggi preoccupa gli automobilisti, perché si identifica - dopo l'entrata in vigore delle nuove norme per gli autovelox - con l'elenco degli apparati in regola e quindi potenzialmente attivi. A seguito del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entrato in vigore lo scorso 12 luglio, la situazione dei dispositivi utilizzati in Italia è stata infatti ufficialmente regolarizzata per superare il lungo contenzioso legale tra 'approvazione' e 'omologazione' sollevato dalla Corte di Cassazione. Attualmente, circa 3.150 autovelox sono considerati in regola e attivi o attivabili mentre circa 850 dispositivi non conformi sono stati spenti in attesa di adeguamento. Per verificare l'elenco ufficiale dei dispositivi omologati (e quindi se la multa è valida), è possibile consultare la piattaforma pubblica creata dal Ministero. All'interno del portale Velox MIT (https://velox.mit.gov.it/dispositivi) è presente un database consultabile in cui può essere inserito il Comune in cui è avvenuto il rilevamento, l'ente accertatore (ad esempio Polizia Locale) o il codice identificativo del dispositivo così come riportato sul verbale inviato all'automobilista. Se da questo controllo incrociato sull'elenco ufficiale del portale Velox MIT il dispositivo non compare nel sistema, la sanzione è impugnabile. Nulla da fare invece se l'eccesso di velocità è stato rilevato con uno dei circa 3.150 autovelox considerati in regola. Al riguardo va segnalato che il decreto del 12 giugno 2026 ha introdotto una sanatoria tecnica inserendo nell'Allegato B una lista di prototipi e modelli approvati in passato. E che, rispettando determinati standard tecnologici, si intendono ora ufficialmente omologati a tutti gli effetti di legge. Rientrano in questa categoria di conformità gli apparati di Sodi Scientifica - Serie Autovelox 106 (rilevatori istantanei mobili e fissi), di Eltraff - Serie Velomatic 512D e i sistemi Tutor Celeritas (quelli per il calcolo della velocità media in autostrada) purché registrati e aggiornati secondo le specifiche del 2017. Fatta questa chiarezza sul corretto funzionamento degli apparti, risulta dunque ancora più importante monitorare - azione del tutto legale - le postazioni attive secondo i database della Polizia di Stato consultabili all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/autovelox-e-tutor-dove-sono. Si tratta in questo caso della posizione geografica solo delle tratte stradali presidiate dai dispositivi della Polizia Stradale (sia fissi che mobili) che è una informazione pubblica disponibile con aggiornamenti settimanali. Le informazioni sono suddivise per regioni. Molto più complessa invece la mappatura degli autovelox delle amministrazioni locali. Nel documento QUI allegato (ma che si può scaricare come pdf dal portale Velox MIT selezionando Tutti) si ottiene l'elenco completo delle apparecchiature approvate per misurare la velocità. Una volta identificati i soggetti di cui si vuole conoscere l'attività - e soprattutto se sono in possesso di apparati fissi e mobili in regola. A differenza della Polizia Stradale non viene però comunicato un calendario dei controlli con le posizioni. E quindi occorre basarsi sugli obblighi di 'preavvertimento' e sugli avvisi che vengono forniti - attraverso il monitoraggio collaborativo degli utenti - alle App di navigazione più diffuse. Le regole per l'utilizzo e l'installazione degli autovelox in Italia, aggiornate con i requisiti del recente decreto ministeriale, si differenziano nettamente tra strade cittadine ed extraurbane. In ambiente urbano è severamente vietato installare autovelox nelle Zone 30 o su strade con limiti inferiori a 50 km/h. Il cartello che avvisa della presenza del dispositivo deve essere posizionato ad almeno 200 metri di distanza sulle strade di scorrimento e ad almeno 75 metri sulle altre strade cittadine. Sulle strade extraurbane la distanza dell'apparato dal cartello di velocità che impone il limite di velocità deve essere di almeno 1 km. Inoltre l'uso del velox è consentito solo se il limite di velocità imposto sul tratto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello standard previsto per quel tipo di strada.