Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiOk alla diffusione delle liste degli atleti professionisti squalificati per doping. Ma il Gdpr (regolamento UE n. 2016/679) impone di valutare, prima della pubblicazione, se essa è proporzionata, anche a riguardo alla sua durata. È quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Cgue), con la sentenza del 14 luglio 2026 resa nella causa C-474/24, a proposito del bilanciamento tra privacy e interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni sugli atleti squalificati.
Squalifiche pubblicae su internet
Nel caso specifico, le autorità austriache hanno punito per doping quattro atleti, escludendoli dalle competizioni nazionali e internazionali per un periodo determinato o a vita. Le squalifiche sono state pubblicate sul sito Internet con diffusione di nomi, sport praticato, violazione commessa, sanzione e sua durata, sostanza vietata.
Gli atleti interessati hanno lamentato una violazione della loro privacy e si sono rivolti al garante austriaco, che però ha respinto i reclami. Gli interessati non si sono arresi e hanno iniziato una causa davanti a un tribunale amministrativo, che ha chiesto aiuto alla Cgue per avere l’interpretazione ufficiale di alcune norme del Gdpr.













