Nuova inammissibilità per un appello presentato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Dopo quanto già avvenuto nel maxiprocesso Maestrale, un’altra impugnazione della Procura distrettuale è stata dichiarata inammissibile a causa delle modalità utilizzate per il deposito dell’atto. La decisione è stata assunta nell’udienza odierna dalla terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Battaglia, con a latere i giudici Fontanazza e Giglio, nell’ambito del procedimento sulle presunte estorsioni attribuite alle cosiddette “nuove leve” della ’ndrangheta vibonese. La Corte ha accolto l’eccezione proposta dagli avvocati Francesco Sabatino, difensore di Domenico Macrì, e Walter Franzè, legale di Michele Manco, dichiarando inammissibile l’appello presentato dalla Dda contro le assoluzioni pronunciate il 9 luglio 2025 dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

Il deposito telematico obbligatorio dal primo gennaio 2025

Al centro della decisione c’è la modalità con cui la Procura distrettuale avrebbe depositato l’impugnazione contro la sentenza di primo grado. Secondo quanto sostenuto dalle difese, a partire dal primo gennaio 2025 il deposito degli atti di appello avrebbe dovuto essere effettuato obbligatoriamente attraverso il sistema telematico. L’impugnazione della Dda sarebbe stata invece presentata con modalità differenti da quelle previste dalla normativa entrata in vigore. Durante l’udienza, gli avvocati Sabatino e Franzè hanno replicato alla memoria depositata dalla Procura, che aveva contestato la ricostruzione dei difensori. I legali hanno richiamato ulteriori pronunce della Corte di Cassazione a sostegno dell’eccezione. La Corte d’Appello ha quindi rilevato l’obbligatorietà del deposito telematico, censurando le modalità utilizzate dalla Procura distrettuale e pronunciando la conseguente declaratoria di inammissibilità.