La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette «bussate» alla sala var di Lissone.

Archiviazione anche per l'Inter La Procura ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter che è stata iscritta di recente - lo si è saputo oggi - per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver 'pilotato' le assegnazioni di arbitri «in concorso con esponenti della società sportiva Inter» non individuati. Da quanto si è appreso l'Inter è stata indagata ieri e, in simultanea, è stata disposta l'archiviazione nei confronti della società come «diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto», ossia la frode sportiva. Quattro sono le partite per cui la Procura ha tirato in ballo il club nerazzurro: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di tre giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.Le motivazioni La richiesta di archiviazione del filone relativo alla designazione degli arbitri avanzata dalla Procura di Milano ricostruisce la «sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati», ma «non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine». Lo si legge nella nota del procuratore Marcello Viola in cui si sottolinea che l'istanza di archiviare il caso «distingue tra la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente, astrattamente idonee e volte a incidere sulla regolarità della singola gara, dalle condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche».