Indennità sostitutiva limitata per le ferie non godute dai prof supplenti. Un conto infatti è la sospensione delle lezioni durante l’anno, ad esempio a Natale e a Pasqua, periodi nei quali il docente precario è in ferie per legge, senza doverne fare richiesta o ricevere avvisi dal dirigente scolastico; un altro conto, invece, è il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, in cui l’insegnanContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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