Respinto il ricorso contro il Comune: per i giudici l’avviso era solo una manifestazione d’interesse, ampia discrezionalità al Sindaco. Confermata la correttezza della procedura e dei requisiti dell’Amministratore unico, mentre la società ha già cambiato guida dopo la scadenza del mandato
Il Tribunale di Catanzaro ha definitivamente respinto il ricorso promosso dall’avv. Bruno Raffaele, assistito dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liparoti, nei confronti del Comune di Catanzaro, dell’avvocato Eugenio Felice Perrone e di AMC S.p.A., confermando la piena legittimità della nomina di Perrone quale Amministratore Unico della società partecipata del Comune. L’avvocato Eugenio Felice Perrone è stato difeso nel giudizio dall’avvocato Andrea Lollo, la cui impostazione difensiva ha trovato pieno accoglimento nella decisione resa dal Tribunale. La sentenza affronta il cuore della controversia, ossia la presunta illegittimità della procedura di nomina e la contestata mancanza dei requisiti professionali in capo al soggetto designato, censure che il Giudice ha integralmente respinto.
La discrezionalità del sindaco
Secondo il Tribunale, l’Avviso pubblico costituiva una mera manifestazione di interesse e non una procedura concorsuale. Ne consegue che il Sindaco conservava l’ampia discrezionalità prevista dal Regolamento comunale nella scelta del candidato, potendo procedere alla nomina sulla base di una valutazione fiduciaria, fondata sulle competenze e sull’esperienza professionale risultanti dai curricula presentati. La decisione evidenzia inoltre che Eugenio Felice Perrone era in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico e che le esperienze professionali indicate nel curriculum risultavano coerenti con i titoli preferenziali previsti dalla procedura. Il Tribunale ha pertanto ritenuto la nomina conforme sia all’Avviso pubblico sia al Regolamento comunale che disciplina la designazione dei rappresentanti dell’ente presso le società partecipate. La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo istituzionale, poiché riconosce la correttezza dell’operato del Sindaco nell’esercizio del potere di nomina, confermando che la scelta effettuata rientrava pienamente nelle prerogative discrezionali attribuitegli dalla normativa e dal Regolamento comunale.







