Il confronto sulla riforma della disciplina venatoria è stato spesso raccontato come uno scontro ideologico tra ambientalisti e cacciatori. In realtà, il disegno di legge 1552 – che sarà votata dal Senato martedì 23 giugno – pone questioni più complesse e meno simboliche: il rapporto tra legislazione nazionale e diritto europeo, la tutela costituzionale della biodiversità, la gestione della fauna selvatica e la responsabilità finanziaria dello Stato in caso di contenzioso con l'Unione europea.
Per comprendere la portata del dibattito occorre partire da un dato giuridico. La legge n. 157 del 1992 non disciplina soltanto l'attività venatoria, ma rappresenta il principale strumento normativo italiano per la tutela della fauna selvatica, definita patrimonio indisponibile dello Stato. Negli oltre trent'anni trascorsi dalla sua approvazione, il quadro normativo si è progressivamente intrecciato con l'evoluzione del diritto europeo e con la crescente attenzione verso la conservazione della biodiversità.
Perché la riforma della caccia è un rischio per tutti noi
filosofo
La questione centrale non è quindi se la legge possa essere modificata. Ogni norma può essere aggiornata. Il punto è verificare se le modifiche proposte siano compatibili con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e con il nuovo quadro costituzionale italiano. Dal 2022, infatti, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata rafforzata attraverso la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Si tratta di un passaggio rilevante perché introduce un parametro ulteriore di valutazione per il legislatore e per gli organi giurisdizionali chiamati eventualmente a pronunciarsi sulla legittimità delle nuove disposizioni.













