L’esclusione dall’imposta sulle donazioni prevista dall’art. lgs. n. 346/1990 si applica anche alla liberalità di denaro formalizzata mediante un autonomo atto pubblico, purché tale liberalità risulti oggettivamente collegata a un successivo trasferimento immobiliare assoggettato a imposta di registro proporzionale. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano coContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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