<p>Finalmente donazioni immobiliari senza problemi.

Dal 18 giugno 2026 è infatti entrata pienamente a regime la riforma delle donazioni (art. 44 del DDL n. 182/2025), sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025 con un periodo transitorio di sei mesi.</p><p>Prima della riforma, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario nell'ipotesi in cui la donazione avesse violato la loro legittima potessero chiedergli di restituire la casa o parte di essa.

Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l'azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene.

Questo tipo di rischi incideva anche sulla possibilità di finanziare l'acquisto di beni provenienti da donazione, con il risultato che le banche non concedevano mutui agli acquirenti.

Basta pensare che negli ultimi dieci anni la quota di richieste di mutuo per l'acquisto di immobili con provenienza donativa ammontavano appena all'1,6% del totale, mentre i finanziamenti erogati si attestavano allo 0,8%.</p><p>Con la riforma non è più possibile far valere i propri diritti sul bene, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e - nei casi previsti - i genitori) lesi dalla donazione è previsto un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.