Perdere il volo aereo a causa delle lungaggini burocratiche dei controlli alle frontiere legate a nuovo sistema Entri/Exit (EES) non rientra nella casistica ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In questi casi non è previsto né il rimborso del biglietto né il riconoscimento di una compensazione economica. Questo perché i controlli sono di competenza delle autorità di frontiera e in questi casi, in linea generale non sussiste alcun diritto alla compensazione pecuniaria o al rimborso del costo del biglietto

Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto, invece, in diverse circostanze previste dal Regolamento europeo. In particolare, quando il volo viene cancellato e il viaggiatore decide di non accettare una soluzione alternativa proposta dalla compagnia aerea. Il diritto al rimborso si applica anche nei casi di negato imbarco per overbooking e quando il ritardo supera le cinque ore.

La riforma dei diritti dei passeggeri

La questione si inserisce nel contesto della revisione della normativa europea sui diritti dei viaggiatori dopo 13 anni di discussione. L’accordo politico raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea dovrà ora completare l’iter di approvazione formale prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, prevista nel 2027.