Dal 19 giugno è vietato per i fornitori di luce e gas fare telefonate o mandare messaggi che hanno la finalità di proporre o concludere contratti. Eventuali contratti stipulati in questo modo sono quindi considerati nulli. Questo divieto non si applica nei casi in cui il consumatore abbia espressamente richiesto, per esempio tramite il sito del fornitore, di essere contattato per questi servizi; oppure se il consumatore è già cliente del fornitore e ha acconsentito a questo tipo di comunicazioni commerciali.

Lo si è stabilito con la legge di conversione del cosiddetto “decreto Bollette”: i decreti-legge sono provvedimenti del governo che entrano subito in vigore, ma devono poi essere convertiti in legge dal parlamento entro 60 giorni per continuare a essere validi; nel frattempo il parlamento può inserire nuove norme, come appunto questa.

La legge era entrata in vigore il 19 aprile, ma prevedeva sessanta giorni di tempo per rendere effettivo il divieto. Ora è stato definitivamente inserito nel Codice del Consumo, la principale norma a tutela dei diritti dei consumatori. Sempre nel Codice, la legge ha inserito l’obbligo per i fornitori di luce e gas di contattare i consumatori attraverso un numero identificativo unico. Ad aprile l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) aveva già deciso che tutti gli operatori – non solo di luce e gas – e i call center devono dotarsi di un numero di tre cifre con cui fare queste chiamate, per rendere più facile al consumatore identificare quelli che operano legalmente. Dell’attuazione di questa decisione si sta occupando un tavolo tecnico, istituito dall’AGCOM.