Dal 19 giugno 2026 cambiare idea sarà più facile. Almeno per gli acquisti online: se un contratto viene concluso tramite un sito o un’app, e se per quel contratto esiste il diritto di ripensamento, il consumatore dovrà poterlo esercitare attraverso una funzione digitale chiara, sempre accessibile e tracciabile. Non basterà più indicare un indirizzo e-mail nascosto nelle note legali o allegare un modulo PDF da stampare e scansionare. Se l'acquisto si conclude con un clic, anche il recesso deve potersi attivare con la stessa facilità. La base della norma è la Direttiva (UE) 2023/2673, approvata per aggiornare le regole sui servizi finanziari venduti a distanza, un terreno rimasto per anni agganciato a una disciplina del 2002. Il legislatore europeo ha però scelto di modificare la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, introducendo un obbligo con portata più ampia. L’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2026, con applicazione delle modifiche dal 19 giugno 2026 ai contratti conclusi dopo quella data.
Basta un clic Chi vende online a consumatori finali dovrà ripensare l’interfaccia, non solo aggiornare le condizioni di vendita. Può essere un grande marketplace, un negozio indipendente costruito su Shopify, un servizio in abbonamento, un consulente che vende sessioni online, un creator che distribuisce corsi digitali, un artigiano che spedisce prodotti fisici. La legge non introduce soglie di fatturato né una corsia separata per le microimprese; conta il modo in cui il contratto viene concluso: se passa da un’interfaccia online e se il diritto di recesso esiste, deve esistere anche un percorso online per esercitarlo. La norma non impone per forza un pulsante, inteso come elemento grafico. Deve però essere presente sul sito del venditore una funzione che permetta al consumatore di dichiarare il recesso, identificare il contratto, indicare dove ricevere la conferma e poi concludere l’iter con un secondo passaggio. Nel testo italiano, il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo prevede che la funzione sia indicata con le parole “recedere dal contratto qui” o con una formula equivalente, sia visibile per tutto il periodo in cui il diritto può essere esercitato e sia facilmente accessibile sull’interfaccia online. Dopo la conferma, il venditore deve inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, con il contenuto del recesso e la data e l’ora della trasmissione. Non significa che ogni venditore presente su una piattaforma debba costruire da sé il sistema. Se l’acquisto si conclude dentro l’interfaccia di un marketplace, la funzione potrà essere materialmente gestita dalla piattaforma. Il diritto di recesso ordinario resta quello già conosciuto: 14 giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire una motivazione, salvo le eccezioni previste dal Codice del consumo. Per i beni fisici, come un paio di scarpe, cambia soprattutto il modo in cui il diritto viene esercitato. Il venditore dovrà rimborsare entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, comprese le spese della consegna standard, ma potrà attendere di ricevere i beni o la prova della spedizione. Il consumatore, a sua volta, avrà 14 giorni per restituire la merce.










