“Tra il 27 e il 28 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha depositato cinque ordinanze su casi distinti, tutte convergenti su un punto: chi ricovera in Rsa un familiare affetto da Alzheimer avanzato, da stato vegetativo permanente o da patologie neurologiche degenerative gravi ha diritto a che il Servizio Sanitario Nazionale copra l’intera retta”. A spiegarlo è una nota dell’associazione veronese di promozione sociale Noctua che sottolinea come la quota di compartecipazione che strutture e ASL hanno per anni richiesto alle famiglie non è dovuta.
La questione riguarda la cosiddetta lungoassistenza: la fase in cui il paziente non migliora né peggiora rapidamente, resta nella struttura per mesi o anni e le spese di ricovero continuano ad accumularsi. Le ASL chiamate in causa sostenevano che in questa fase trovasse applicazione automatica la ripartizione forfettaria dei costi al 50% prevista dalla tabella allegata al DPCM 29 novembre 2001, con metà della spesa di ricovero a carico di utente e/o del Comune. “La Cassazione ha chiarito che questa logica non regge quando le prestazioni erogate hanno ‘particolare rilevanza terapeutica’ e la componente sanitaria risulta inscindibile da quella assistenziale. In questi casi si applica l’articolo 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001: copertura totale a carico del fondo sanitario, ‘anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza’ – spiega l’associazione veneta -. Il caso di riferimento è quello deciso con l’ordinanza n. 16601/2026 (R.G. 25695/2022, dep. 27 maggio 2026). La paziente, una donna veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata, alimentata con sonda gastrostomica, è rimasta ricoverata in una struttura della provincia di Verona per quasi nove anni, dall’ottobre 2008 al marzo 2017. Le rette contestate ammontano a 169.408,85 euro (125.657,62 per il periodo ottobre 2008 – gennaio 2015 e 43.751,23 per il periodo febbraio 2015 – marzo 2017). Il Tribunale di Verona ha condannato la struttura a restituire 129.657,62 euro. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ULSS n. 9 Scaligera”.







