Una persona malata di Alzheimer ha diritto a ricevere dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) tutte le cure di cui necessita gratuitamente, ed eventuali contratti con cui il malato o i suoi parenti assumono impegni economici con la struttura ospitante sono nulli. Così ha deciso la Corte di Cassazione, con una pronuncia – l’ordinanza n. 16188/2026, emessa dalla seconda sezione civile – meritevole di assumere rilievo per il valore di rango costituzionale delle argomentazioni spese.

Al cuore del ragionamento della Cassazione vi è la considerazione che prestare le cure necessarie ai malati cronici non autosufficienti, affetti da Alzheimer e altre forme di demenza senile, nonché alle persone con grave handicap intellettivo e conseguente limitata o nulla autonomia, è obbligo del Ssn, rientrando tali cure tra i Livelli essenziali di assistenza (Lea) previsti in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione. Ciò implica che gli enti attraverso cui il Ssn agisce, vale a dire le Asl (per i profili sanitari) e i comuni singoli o associati (per i profili socio-assistenziali), non solo «sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza», ma, soprattutto, «non possono negare o ritardare le prestazioni adducendo la mancanza di sufficienti risorse economiche», con la precisazione che «la mancanza di risorse non può giustificare traslazioni di costo sull’assistito».