Giudice Silvia Albano, le conclusioni dell’avvocata generale non sono vincolanti, ma che succede al protocollo Albania se la Corte Ue le segue?

Le conclusioni affermano che protocollo e legge italiana di recepimento violano il Trattato sul funzionamento dell’Ue. L’avvocata generale non solo paventa alcuni rischi per il diritto di difesa, sottolinea anche l’impossibilità del rilascio immediato dei richiedenti asilo. In Albania non è tecnicamente possibile. Bisogna aspettare la Corte, ma se adottasse questa linea il protocollo con Tirana sarebbe dichiarato in violazione del Tfue in quanto modificherebbe la portata delle direttive in materia. Su questo l’avvocata è chiara: le direttive si applicano direttamente a Shengjin e Gjader. Dunque diritti e garanzie previste dal diritto Ue devono valere integralmente. Se non è possibile, come argomenta, significa che il protocollo modifica le norme Ue e l’Italia non poteva stipularlo.

Il Patto Ue su migrazione e asilo o il nuovo regolamento rimpatri potrebbero coprire il protocollo in caso pronuncia sfavorevole della Corte?

Il Patto certamente no. L’avvocata generale afferma chiaramente che l’Albania non può essere considerata una zona di frontiera italiana. Nonostante il governo Meloni abbia fatto una legge a questo scopo. Del resto che le zone di frontiera debbano essere all’interno del territorio comunitario lo dice anche il Patto, all’articolo 54 del regolamento. Quindi lì non si potrebbero applicare le procedure accelerate di frontiera. Rispetto al nuovo regolamento rimpatri bisogna vedere il testo definitivo. Ma il tema del rilascio immediato si pone comunque.