C’è un punto delle conclusioni dell’avvocata generale della Corte Ue Laila Medina che il protocollo Italia-Albania non può superare: il rilascio immediato del richiedente asilo trattenuto a Gjader di cui un giudice ha disposto la liberazione. Uscire immediatamente dal luogo di detenzione dopo una pronuncia giurisdizionale è un diritto fondamentale che rientra sotto l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Un accordo tra governi, come quello Roma-Tirana, non può modificarlo senza violare il Trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue).

«L’UNIONE ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata», stabilisce il secondo comma dell’articolo 3 del Tfue, richiamato da Medina. Dunque agli Stati nazionali è sottratta la possibilità di siglare intese con paesi terzi non solo quando il contenuto concreto delle stesse viola in diritto Ue, come per il rilascio immediato, ma anche quando potrebbe farlo. E questo, dice l’avvocata generale, nei centri d’oltre Adriatico avviene rispetto al diritto di difesa, che rischia di non essere garantito come nel territorio comunitario per tre ragioni: separazione geografica tra legale e assistito, modalità in cui si tiene l’udienza da remoto, tetto al rimborso per la trasferta degli avvocati.