L’Italia (al pari di ogni altro Paese dell’Ue) può aprire fuori dal territorio dell’Unione dei centri di permanenza per il rimpatrio di persone migranti, come quelli realizzati in Albania a Shengjin e Gjader.

Ma deve rispettare i diritti e le garanzie previste per i richiedenti asilo dal diritto europeo.

A esprimersi sul protocollo Italia-Albania è l’avvocata generale della Corte di Giustizia Ue Laila Medina, nel parere giuridico su una causa iniziata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva chiesto all’alto tribunale con sede in Lussemburgo se l’Italia fosse competente a stipulare un accordo internazionale con Tirana.

Le conclusioni non sono vincolanti, ma spesso anticipano l’orientamento della sentenza che sarà emessa nei prossimi mesi dai giudici dell’Unione.

«Nessuna disposizione del diritto dell’Unione si pronuncia sulla localizzazione geografica dei luoghi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale - precisa Medina nel suo parere -.