Non c’è decadenza per la domanda di riscatto della laurea. La decadenza ordinaria prevista dall’art. 639/1970, infatti, non si applica alle richieste di riscatto contributivo del periodo di studi, perché riguarda le controversie in materia di pensioni e le misure che, pur incidendo sul rapporto contributivo, mirano al riconoscimento di una contribuzione figurativa finalizzata all’incremento della Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi

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