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Sandro Parcaroli dopo lo spoglio dei voti al primo turno. Dietro, Mauro Lucentini (a sinistra) e Luca Buldorini (a destra)

Il Tar delle Marche ha bocciato ieri, dichiarandolo inammissibile, un nuovo ricorso del sindaco, Sandro Parcaroli, volto ad ottenere la correzione, previo riconteggio delle schede, del risultato elettorale del primo turno, visto che il ballottaggio è scattato per appena dieci voti. Il Tar aveva respinto un primo e analogo ricorso di Parcaroli, difeso e rappresentato dall’avvocato Massimo Spinozzi, lo scorso 30 maggio, rinviando l’eventuale esame nel merito ad una udienza già fissata per la seconda metà di giugno. Il sindaco, però, ha impugnato la decisione e si è rivolto al Consiglio di Stato che, però - decreto 2088/2026 – ha dichiarato a sua volta inammissibile il ricorso, decisione inoppugnabile (richiamata dal Tar Marche nel pronunciamento di ieri). La partita, dunque, sembrava chiusa, almeno fino al ballottaggio, dopo il quale il Tar potrebbe entrare nel merito della questione se dovesse vincere Gianluca Tittarelli. E, invece, mercoledì scorso, i legali di Parcaroli hanno presentato al Tar una nuova istanza per chiedere l’annullamento "dei verbali delle sezioni elettorali del Comune di Macerata recanti i risultati dell’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Macerata del 24 e 25 maggio 2026; dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale; del verbale di comunicazione dei due candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente e con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti; nonché per la correzione previo riconteggio delle schede elettorali - del risultato elettorale; della cifra elettorale di ciascuna lista; della cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere; nonché per la proclamazione del ricorrente signor Sandro Parcaroli alla carica di Sindaco del Comune di Macerata, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione, ivi inclusa l’attribuzione del premio di maggioranza". Nel respingerla, il Tribunale amministrativo sottolinea che la nuova istanza istruttoria di riconteggio "si appalesa come mera reiterazione di quella già dichiarata inammissibile, che era stata proposta in via dichiaratamente strumentale alla inibitoria - anch’essa ritenuta inammissibile - del ballottaggio calendarizzato per il 7-8 giugno 2026". Di conseguenza, una volta esclusa con provvedimento dichiaratamente inoppugnabile, la possibilità di inibire la convocazione per il ballottaggio" la reiterazione della richiesta di riconteggio delle schede, fuori udienza, in assenza di contraddittorio tra le parti, ed invocando poteri extra ordinem del Presidente non pertinenti, risulta del tutto "irrituale ed ultronea", cioè eccessiva e superflua. Resta da capire se, dopo il primo ricorso respinto, siano emersi nuovi elementi. Ma quali? Se, sì, da dove sono arrivati, visto che solo dagli atti inerenti alle elezioni potevano arrivare? E si tenga conto che ci sono sì 350 schede nulle, ma nessuna scheda contestata.