Il regime fiscale delle pensioni con profili internazionali (residenza del percettore/collocazione dell’erogante) dipende dalla natura del rapporto sottostante. Il principio di tassazione del reddito mondiale del soggetto residente nonché i criteri di collegamento per quello non residente (artt. 3 e 23 del Tuir) previsti in ambito domestico devono essere coordinati con la disciplina pattizia. Quest’ultima, anche per giurisprudenza costituzionale, rappresenta fonte gerarchicamente superiore e, dunque, prevalente (artt. 75 del dpr 600/73 e 169 del Tuir). Laddove il trattamento derivi da attività di lavoro dipendente ovvero autonomo, rispettivamente, gli artt. 18 e 22 della Convenzione applicabile dispongono per la legittimazione esclusiva dello Stato di residenza.

Nel caso di funzioni pubbliche svolte a favore dello Stato o sue divisioni politiche/amministrative o diramazioni locali/territoriali, la tassazione opera solo nello Stato della fonte, salvo il caso in cui il pensionato abbia acquisito la nazionalità nella giurisdizione di residenza senza vantarla nello Stato della fonte medesimo. In tale ultima evenienza il prelievo compete unicamente alla suddetta giurisdizione (art. 19, par. 2), così come avviene qualora il rapporto di lavoro sia stato svolto alle dipendenze di soggetto pubblico svolgente attività industriale o commerciale (art. 19, par. 3). Gli assegni vitalizi collegati a una carica elettiva non sono fiscalmente assimilabili alle pensioni e, ove percepiti da non residenti, non scontano tassazione in Italia.