Quando la truffa informatica è troppo complicata, il cliente può essere risarcito in parte dalla Banca, nonostante sia stato lui stesso a inserire i dati nel sistema, come chiesto dai truffatori. È quanto emerge dalla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano) n. 10672 del 5 dicembre 2025, relativa a un sofisticato caso di frode informatica. La vicenda configura un caso emblematico di truffa realizzata tramite “vishing” e “ID caller spoofing”, una tecnica che permette ai criminali di falsificare il numero di telefono chiamante per farlo apparire identico a quello ufficiale dell’intermediario, inducendo così in errore la vittima.