L’ultima segnalazione giunge da Tivoli. Su richiesta del pm il Gip decide di archiviare la denuncia di un risparmiatore coinvolto in una truffa online da 100mila euro. La motivazione la spiega Fausto Fasciani, avvocato che ha assistito la vittima: «Pur non essendo stati effettuati approfondimenti investigativi il giudice riconosce l’oggettiva complessità di un’indagine e decide di non approfondire».
Caso isolato? Niente affatto. Gli avvocati che si stanno specializzando in questa complessa materia lo confermano pressoché in coro: si tratta di una tendenza che si sta manifestando in molte procure italiane, soprattutto (ma non solo) nelle città più piccole, quelle che non sono distretti di corte d’Appello. Tanto che Roberto De Vita, penalista esperto in reati Cyber, per definire questa inazione penale ha coniato un efficace neologismo: “rassegnazione giudiziaria” nei confronti di queste fattispecie di reato.
La quantificazione del danno
Fattispecie che sono caratterizzate da tre fattori: una penetrazione di “mercato” massiva, una quantificazione del danno “medio bassa“ e un’elevata connotazione transfrontaliera. Tre caratteristiche scelte con cura dai “cattivi” che, sommate tra loro fanno sì che il gioco non valga la candela.






