Stai utilizzando Internet Eplorer: è un browser molto vecchio, non sicuro, e non più supportato neanche da Microsoft stessa, che l'ha creato.

Per favore utilizza un browser moderno come Edge, Firefox, Chrome o uno qualunque degli altri a disposizione gratuitamente.

Il parere del Consiglio Superiore della Magistratura non è vincolante e ha spaccato i membri: secondo alcuni si è trattata di una ingerenza. I collettivi rilanciano la notizia

Il Consiglio Superiore della Magistratura mette nel mirino il dl Sicurezza del governo, approvando un parere che boccia diversi punti qualificanti della riforma. Il voto finale restituisce la fotografia di un organo spaccato, dove la maggioranza dei consiglieri ha scelto la via della contrapposizione frontale con l'esecutivo su temi delicatissimi come l'immigrazione, la gestione delle piazze e la prevenzione della criminalità. I 15 voti a favore, i 7 contrari e i 5 astenuti sono lo specchio di un organo che opera diviso e che su un tema così delicato e importante non riesce a mettere d’accordo le sensibilità presenti, avanzando con la maggioranza per licenziare il parere.

Tra i temi più dibattuti c’è stato il cosiddetto fermo preventivo di 12 ore previsto per chi minaccia l'ordine pubblico durante le manifestazioni. Per la Sesta Commissione del Csm, la norma si muoverebbe su un crinale costituzionalmente sensibile, rischiando di concedere troppa discrezionalità agli agenti di polizia. In particolare, scrivono, “nel caso del fermo di prevenzione di cui all'articolo 11 bis, la mancata indicazione di una chiara finalità del trattenimento della persona negli uffici di polizia (peraltro fino a dodici ore) finirebbe con l'ampliare in maniera irragionevole la già ampia discrezionalità degli operatori di polizia”. E secondo il parere, il nuovo provvedimento “pur rispondendo ad un'esigenza di prevenzione di disordini violenti causati nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile sicché, ai fini della relativa compatibilità con gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e 5 della Cedu appare auspicabile che, in sede di conversione, si apportino le modifiche funzionali a conformare il nuovo istituto ai principi costituzionali e sovranazionali”.