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Ultimo aggiornamento: 14:56

L’ulteriore riforma delle intercettazioni firmata da Nordio, di cui si torna a parlare nell’ordinamento italiano, presenta un punto nuovo. Dalle dichiarazioni politiche e dal dibattito parlamentare emergono, infatti, tre direttrici concrete: a) intervenire sulle intercettazioni indirette; b) limitare l’utilizzabilità delle conversazioni di soggetti non indagati; oppure c) impedirne la diffusione con l’obiettivo di evitare “effetti reputazionali senza reato”. Tale approccio rappresenta, solo apparentemente, un intervento tecnico sul mezzo di ricerca della prova, mentre in realtà incide su un nodo ben più profondo e irrisolto del diritto contemporaneo, cioè il rapporto tra formazione della prova penale e costruzione della conoscenza pubblica. Un rapporto paradigmatico che non può essere governato attraverso categorie binarie, poiché una conversazione irrilevante sotto il profilo penale può risultare decisiva sul piano della responsabilità politica e del controllo democratico, rendendo evidente la frattura tra logica processuale e logica pubblica: logiche che il legislatore continua ostinatamente a ignorare.

Il diritto sovranazionale, e in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha già chiarito che il bilanciamento tra diritto alla vita privata e libertà di informazione non può essere risolto mediante divieti astratti, ma richiede una valutazione concreta fondata su criteri di proporzionalità, interesse pubblico e ruolo del soggetto coinvolto, e tuttavia tale impostazione, pur avanzata sul piano dei principi, non ha ancora trovato una traduzione normativa adeguata nella disciplina della diffusione delle intercettazioni, che resta il vero punto cieco del sistema.