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2 APRILE 2026
Ultimo aggiornamento: 14:56
L’ulteriore riforma delle intercettazioni firmata da Nordio, di cui si torna a parlare nell’ordinamento italiano, presenta un punto nuovo. Dalle dichiarazioni politiche e dal dibattito parlamentare emergono, infatti, tre direttrici concrete: a) intervenire sulle intercettazioni indirette; b) limitare l’utilizzabilità delle conversazioni di soggetti non indagati; oppure c) impedirne la diffusione con l’obiettivo di evitare “effetti reputazionali senza reato”. Tale approccio rappresenta, solo apparentemente, un intervento tecnico sul mezzo di ricerca della prova, mentre in realtà incide su un nodo ben più profondo e irrisolto del diritto contemporaneo, cioè il rapporto tra formazione della prova penale e costruzione della conoscenza pubblica. Un rapporto paradigmatico che non può essere governato attraverso categorie binarie, poiché una conversazione irrilevante sotto il profilo penale può risultare decisiva sul piano della responsabilità politica e del controllo democratico, rendendo evidente la frattura tra logica processuale e logica pubblica: logiche che il legislatore continua ostinatamente a ignorare.






