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Ultimo aggiornamento: 8:23
di Roberto Celante
Il 22 aprile scorso, il ministro Nordio, in occasione dell’interrogazione parlamentare relativa all’ormai nota Direttiva europea anticorruzione, dopo aver ribadito che, a suo giudizio, l’Italia non è obbligata a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, si è dedicato all’interpretazione di alcune norme del diritto penale sostanziale, arrivando a paragonare fischi con fiaschi e persino a contraddire esplicitamente il significato solare di una norma del Codice penale.
Il Guardasigilli, infatti, ha dichiarato che se non è penalmente rilevante la modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, allora sarebbe ragionevole prevedere una nuova causa di esclusione della punibilità, relativa alle cosiddette “modeste mazzette“, cioè a tangenti di valore contenuto, in episodi di corruzione e concussione consumati o tentati, in cui siano in gioco denaro o altra utilità, ma per valori inferiori a quelli che evidentemente Nordio ritiene congrui per correre il rischio di finire a processo.







