Nell’ultima versione del decreto Pnrr varato dal Governo in settimana, ancora in attesa di bollinatura, l’articolo 29 prevede l’istituzione dell’Arbitro previdenziale sotto l’egida della Covip. Un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito pensionistico, come quelli già in essere in Bankitalia, Consob e Ivass, dove sono rispettivamente operativi l’Abf (Arbitro Bancario Finanziario ), l’Acf (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e l’Aas (Arbitro Assicurativo).

La sfera di competenza dell’Arbitro previdenziale includerà i fondi sanitari e le società di mutuo soccorso appena entrati nel perimetro di vigilanza Covip, gli strumenti di previdenza complementare (compresi i Pepp paneuropei) e le Casse di previdenza che pagano le pensioni ai professionisti. Gli iscritti a queste enti e fondi pensione avranno quindi modo di far valere i loro diritti senza dover ricorrere necessariamente alla giustizia ordinaria. Qualcuno, però, rimane escluso.

Si tratta della maggioranza dei lavoratori (dipendenti, autonomi, pubblici) che versano i contributi per una pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità erogata dall’Inps. Per loro, non è prevista la possibilità di percorrere una via stragiudiziale super partes.