Quando un giudice accerta che la retribuzione percepita dal lavoratore non è conforme all’articolo 36 della Costituzione, il pagamento di differenze retributive o contributive maturate per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso viene escluso, se si tratta di un contratto “leader”, o di un contratto equivalente.

I precedenti

Nella bozza del decreto legge Pnrr rispunta la norma prevista dall’ultima bozza del decreto Milleproroghe, ma eliminata su pressing del Quirinale - dopo la levata di scudi dei sindacati - che in precedenza figurava nella legge di Bilancio, e prima ancora un’analoga proposta del presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), con un emendamento della maggioranza al decreto ex Ilva della scorsa estate, che poi fu stralciata.

Il riferimento è alle situazioni di disapplicazione, in sede giudiziale, di previsioni contrattuali che prevedano trattamenti economici minimi non conformi all’articolo 36 della Costituzione, secondo cui «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa», per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita accertati dall’Istat.