Rispunta lo scudo a favore delle imprese nelle cause relative ai lavoratori sottopagati. Questa volta la norma, già proposta dai parlamentari di Fratelli d’Italia prima sotto forma di emendamento al decreto Ilva della scorsa estate e poi tra le modifiche da apportare alla legge di Bilancio, finisce tra gli articoli del nuovo decreto Pnrr che oggi va all’esame del Consiglio dei ministri ad opera dello stesso governo che torna a proporla scatenando le proteste dell’opposizioni e dei sindacati che ne denunciano la palese incostituzionalità.

A rischio 5 anni di arretrati

In pratica, in base all’articolo 18 del nuovo dl, il datore di lavoro non potrà essere condannato a pagare le differenze retributive o contributive relative al periodo precedente il deposito del ricorso da parte del lavoratore se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo. La norma, prevista dall'ultima bozza del decreto Milleproroghe, era già stata inserita nella legge di Bilancio e poi eliminata dal maxiemendamento portato in aula al Senato. Secondo il nuovo testo dunque il giudice che accerta «in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all'articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall'Istat» non può condannare il datore di lavoro a pagare gli arretrati, ma solo «se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti per il settore e la zona di svolgimento della prestazione». La disposizione infatti non si applica «se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell'impresa».